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D.Lvo 25/02/2000 n. 93

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione:

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo E1 (garanzia qualita' prodotti)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 5.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere:

- una descrizione generale del tipo;

-disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.;

-la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

-un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutte o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.

- i rapporti sulle prove effettuate.

3. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per l'ispezione finale dell'attrezzatura a pressione e le prove, secondo quanto specificato al punto 4, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5.

4. Sistema qualita'

4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione previste,

- la documentazione relativa al sistema qualita'

4.2. Nel quadro del sistema qualita' ciascuna attrezzatura a pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scrit-

- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' dell'attrezzatura a pressione;

-delle modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualita';

- della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o sull'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I.

4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viena notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato

5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.

5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualita';

- la documentazione tecnica;

-altra documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

5.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi ini seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura;

- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

- la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione;

-se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

-modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione:

- la documentazione tecnica di cui al punto 2;

- la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino;

- gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3 ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo F (verifica su prodotto)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo:

- oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o

- oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' delle attrezzature a pressione al tipo

- oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o

- oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita'

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', conserva copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione.

4. Verifica mediante esame e prova di ogni singola attrezzatura a pressione

4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuati opportuni esami e prove, in base alle relative norme di cui all'articolo 5, o esami e prove equivalenti per verificarne la conformita' al tipo e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili. In particolare l'organismo notificato:

-verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e delle prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

-verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto

4.3 dell'allegato I;

-effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata e redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato. Modulo G (verifica CE di un unico prodotto)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'attrezzatura a pressione, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, e' conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita'

2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonche' la collocazione dell'attrezzature a pressione;

-una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata presso nessun altro organismo notificato;

- la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai corrispondenti requisiti della direttiva, di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento. La documentazione tecnica comprende:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

-disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.;

-la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

-un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali

 

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